Inps
Circolare n. 21 del 10 febbraio 2023
Sono state fornite le istruzioni in applicazione delle disposizioni ex art. 189 e 190, D.Lgs. n. 14/2019, in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni del lavoratore, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale. La domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro che decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il richiedente, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni o licenziamento.