Ministero del Lavoro
Decreto del 21 marzo 2023
G.U. n. 110 del 12 maggio 2023
E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto recante “Incentivi al posticipo del pensionamento”. I lavoratori, che hanno maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. A seguito dell'esercizio della facoltà di rinuncia, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima. L'importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.