Inps
Messaggio n. 1379 del 13 aprile 2023
Comunicato del 14 aprile 2023
Il decreto Aiuti ha previsto una indennità una tantum di 550 euro per i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nel 2021. Come precisato dalla Circolare 13 ottobre 2022, n. 115 dell’Inps, la misura è riconosciuta a condizione che il lavoratore sia stato titolare di un contratto caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a 20 settimane. È possibile consultare gli stati di lavorazione della domanda di indennità, gli esiti e le eventuali motivazioni di respingimento tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Il Messaggio 13 aprile 2023, n. 1379 fornisce ai lavoratori le cui domande siano state respinte per non aver superato i controlli sui requisiti le istruzioni per presentare le richieste di riesame, nonché le indicazioni per la gestione delle stesse.
Tra l’altro, si precisa che:
- in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro;
- considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (espresso in settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende, per i primi, un arco temporale pari a quattro settimane mentre, per i secondi, un periodo pari a ventisei giorni.
Infine, si evidenzia che, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a sei giorni non lavorati, quindi, sette settimane sono quarantadue giorni, mentre venti settimane corrispondono a centoventi giorni. I requisiti indicati devono essere soddisfatti contemporaneamente in almeno un rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 con il medesimo datore di lavoro, qualora il lavoratore ne avesse più di uno.