Inail
Circolare n. 57 del 21 dicembre 2023
Con la Circolare 57/2023, l’Inail ha illustrato le modalità per la presentazione dell’istanza per la riduzione dei premi assicurativi nella misura del 40% dei premi oggetto di sospensione aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 17 ottobre 2016, n. 18.
DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI AIUTI
I soggetti beneficiari che hanno presentato alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi possono richiedere di essere ammessi all’aiuto de minimis e/o in esenzione da notifica tramite l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017” disponibile in www.inail.it “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati” dal 1° febbraio 2024 al 1° aprile 2024. Ai fini del corretto accoglimento della domanda di ammissione al beneficio è necessario che tutte le sezioni predisposte siano correttamente compilate. È possibile chiedere l’ammissione al beneficio ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023 e/o ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. La domanda è automaticamente inoltrata alla Sede Inail competente per territorio individuata con riferimento alla sede legale del soggetto assicurante.