Ispettorato Nazionale del Lavoro
Nota prot. n. 6774 del 17 settembre 2024
Con la Nota prot. n. 1357/2024. L’InL aveva fornito chiarimenti riguardanti il decreto, fra i quali l’ambito di applicazione, i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche e, per i limiti di applicabilità della nuova diffida amministrativa. Con la Nota 6774, fornisce l’elenco delle violazioni assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del D. Lgs. n. 103/2024. Si evidenzia che, nella nota viene precisato che la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004; anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la stessa accertata successivamente, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione. E’ stato ribadito che la nuova diffida trova applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, ancorché riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.