Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023
L’Agenzia è intervenuta in tema di determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto, ricordando che il datore di lavoro può scegliere, in ciascun anno, se adottare il metodo storico o previsionale per la determinazione dell’anticipo da versare entro il 16 dicembre. Un elemento che incide sulla rivalutazione del fondo Tfr che presumibilmente dovrà essere accantonato a fine anno è l'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Considerando che, con riferimento all'anno in corso, presumibilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, l’Agenzia ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo Tfr nel 2023. Qualora il calcolo dell'acconto si riveli in seguito insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo sulla base dell'indice Istat del mese di dicembre 2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.