Inps
Circolare n. 52 del 27 marzo 2024
L’Inps annuncia la ratifica ratifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 97 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015), che entra in vigore il 1° aprile 2024. Dalla stessa data ha effetto anche il relativo Accordo amministrativo firmato a Tokyo il 30 agosto 2023. L’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giapponesi si applica:
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi,
alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335,
alle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Con al Circolare n. 52, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative in materia di legislazione applicabile, distacchi e trasferibilità delle domande di prestazioni pensionistiche.
CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E PARITÀ DI TRATTAMENTO
Per quanto riguarda il campo di applicazione soggettivo, l’Accordo si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché alle altre persone (familiari e superstiti) titolari di diritti derivati a prescindere dalla loro cittadinanza. Le persone residenti sul territorio di uno Stato contraente hanno diritto allo stesso trattamento dei cittadini di tale Stato.
Si veda anche Inps Messaggio n. 3351 del 9 ottobre 2024 Sicurezza sociale Italia-Giappone: presentazione domande di pensione.