Inail
Circolare n. 11 del 24 marzo 2023
Ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del citato decreto, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico. Con la Circolare n. 11 l’Inail ha diffuso le istruzioni operative in merito alla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali. I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (Dscv) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro. Per Dscv si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Di conseguenza, tra i Dscv possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione. In allegato alla circolare la scheda con i comportamenti da tenere in seguito alla sorveglianza.