Ministero del Lavoro
Decreto 29 settembre 2023
G.U. n. 252 del 27 ottobre 2023
È stato pubblicato in Gazzetta il decreto recante “Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”. L’art. 3 precede che l'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall'art. 3, co. 5-bis del D. Lgs. n. 148 del 2015. La durata massima di detta prestazione è pari:
OCCUPAZIONE MEDIA AZIENDALEPERIODO DI CIG
per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente 13 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie sia straordinarie
per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti nel semestre precedente 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie sia straordinarie
per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre precedente - 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie;
- 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
- 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;
- 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.