Ministero del Lavoro
Decreto del 28 luglio 2023
G.U. n. 217 del 16 settembre 2023
E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto recante “Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani”. Le Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani possono ricorrere alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale nei seguenti limiti massimi di durata:
a) con riferimento all'assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie, pari a quella prevista dall'art. 12 del D. Lgs. n. 148/2015;
b) con riferimento all'assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie, pari a quelle previste dall'art. 22 del D. Lgs. n. 148/2015.
La durata massima complessiva è in ogni caso quella prevista dall'art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 148 del 2015.