Inps
Messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023
Con la Circolare n. 53 dell’8 giugno 2023 è stata illustrata la disciplina prevista dall’art. 7 del D.L. 1° giugno 2023, n. 61, che ha introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato numerosi territori della regione Emilia-Romagna. Con il Messaggio 2264, l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’inoltro delle domande e illustra le modalità di gestione dell’istruttoria delle stesse e di pagamento della prestazione. Inoltre, al paragrafo 6 l’Inps alcune precisazioni a integrazione della Circolare n. 54 dell’8 giugno 2023, attuativa della disposizione di cui all’art. 8 del richiamato D.L. n. 61/2023 in materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMORTIZZATORE UNICO
Le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa [art. 7, co. 1, del D.L. n. 61/2023], sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro [art. 7, co. 2, del D.L. n. 61/2023] e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”. Si ricorda che le domande possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2023 e devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine non è decadenziale.