InL
Nota prot. n. 616 del 3 aprile 2025
L’Ispettorato ha fornito un parere sulla legittimità della prassi, riscontrata in sede ispettiva, di anticipare mensilmente il Tfr come rateo in busta paga, al di fuori del regime sperimentale previsto dalla Legge di stabilità 2015 per i periodi di paga 1° marzo 2015- 30 giugno 2018. Come si ricorderà, infatti l’art. 1, co. 26 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 aveva previsto in via sperimentale l’erogazione mensile della quota trattamento di fine rapporto per i periodi di paga 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018 e per il solo settore privato, con l’obbiettivo di aumentare la disponibilità finanziaria dei dipendenti. L’Ispettorato evidenzia che la pattuizione collettiva o individuale, ex art. 2120 cod. civ., può avere ad oggetto un'anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione, ma non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile di Tfr. Diversamente, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.