La Redazione
Nota del 4 marzo 2024
Il comma 2 dell’art. 29 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 recita “All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.». Va osservato che il testo non fa riferimento, come di consueto al contratto stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra l’altro riconosciuto come principio generale dal Codice dei contratti pubblici. Inoltre, il comma a dell’art. 29, che modifica l’art. 18 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede un inasprimento delle sanzioni.