Corte di Cassazione - Sezione Lavoro
Sentenza n. 30657 del 28 novembre 2024
La Corte di Cassazione ha sentenziato in merito all’obbligo di repechage con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante. Nel caso di specie, decidendo circa l’obbligo del datore di lavoro di ricollocare il lavoratore inidoneo ad altre mansioni compatibili con il suo stato di salute, oppure se l’inidoneità alla mansione specifica giustifichi il licenziamento senza ulteriori obblighi, la Corte ha stabilito che, data la natura mista del contratto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro non è tenuto all'obbligo di 'repêchage'. L’inidoneità del lavoratore alla mansione prevista fa venir meno la causa contrattuale, legittimando il licenziamento.