Inps
Circolare n. 31 del 7 febbraio 2024
Comunicato dell’8 febbraio 2024
Dal 1° gennaio 2024 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare da considerare per la cessazione o la riduzione degli assegni familiari e per le quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni stessi. Le disposizioni si applicano alle persone escluse dalla normativa sull'Assegno per il Nucleo Familiare:
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari);
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Con la Circolare 7 febbraio 2024, n. 31, l’Inps riporta gli importi delle prestazioni e, in allegato, le tabelle dei limiti di reddito da applicare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per il 2024.
IMPORTI
Gli importi delle prestazioni sono i seguenti:
IMPORTI MENSILI DESTINATARI
€ 8,18 coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle, nipoti
€ 10,21 pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle, nipoti
€ 1,21 piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
LIMITI DI REDDITO FAMILIARE
Le tabelle da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono riportate nell'allegato alla circolare. In applicazione delle norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato dal 1° gennaio 2024 nell'importo mensile di 598,61 euro; in relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano i seguenti:
- 843,04 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;
- 1.475,32 euro per due genitori ed equiparati.