Ministero del Lavoro
Nota n. 16631 del 3 ottobre 2024
Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti riguardanti la partecipazione a tirocini di inclusione sociale di beneficiari dell’Assegno di Inclusione e di nuclei e individui in simili condizioni economiche.
TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE
I tirocini sociali, di cui all’art. 7, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 147/2017, sono tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, e sono tra i sostegni erogabili dai servizi sociali in favore dei beneficiari Adi non attivabili al lavoro nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS), come specificato anche nelle Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale. Per i Tirocini di Inclusione Sociale (Tis):
- le indennità correlate ai Tis non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’assegno di inclusione;
- i beneficiari Adi che avviano il Tis non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato);
- i case manager dovranno sempre inserire il Tis in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente all’Inps che si tratta di tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso.
Si ricorda, inoltre che i tirocini sociali rientrano tra gli interventi attivabili anche in favore di nuclei familiari e di individui che non siano beneficiari dell’Assegno di Inclusione e in possesso di attestazione Isee non superiore a 9.360 euro.
SOSPENSIONE
Il Ministero evidenzia che, se le aziende ospitanti non classificano correttamente il tirocinio nelle CO può verificarsi un errore amministrativo che potrebbe comportare la sospensione del beneficio. Infatti, la sospensione viene applicata quando dalle comunicazioni obbligatorie risulta attivato un tirocinio non classificato come TIS, ma non risulta essere stato presentato l’ADI-com esteso da parte del beneficiario (per comunicare l’importo della indennità). Per evitare questa eventualità, il Ministero invita a sensibilizzare le aziende ospitanti alla corretta comunicazione della natura del tirocinio utilizzando nelle CO la categoria “09 - PERSONA PRESA IN CARICO DAI SERVIZI SOCIALI E/O SANITARI” che, come indicato nel relativo manuale, identifica i partecipanti ai tirocini di inclusione sociale.