10 aprile: Assegno temporaneo per i figli minori e richiedenti asilo

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Corte Costituzionale
Sentenza n. 40 del 10 aprile 2025
La Corte Costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), del D.L: 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2021, n. 112, sollevate dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro. In particolare, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Padova sulla norma che esclude i richiedenti asilo dall’assegno temporaneo per figli minori. Osserva la Corte che l’assegno temporaneo per i figli minori è provvidenza destinata a tutelare i soggetti fragili, ma non a soddisfare bisogni essenziali della persona, configurandosi, piuttosto, come misura premiale della genitorialità che spetta alle famiglie che si trovino in una determinata condizione economica, e che anticipa, in via provvisoria, lo strumento dell’assegno universale, previsto dal decreto legislativo numero 230 del 2021, che è disancorato dai limiti di reddito e non persegue finalità di urgenza assistenziale. I richiedenti asilo ed il rispettivo nucleo familiare, con i minori che ne fanno parte, fruiscono di un sistema di provvidenze che comprende, insieme all’assistenza sanitaria gratuita, l’istruzione dei figli minori con diritto all’iscrizione scolastica e il lavoro, che affranca la persona dai bisogni primari. Ricorda ancora la sentenza che agli stranieri, una volta divenuti titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, viene poi riconosciuto il diritto al medesimo trattamento del cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria anche quanto al godimento dell’assegno temporaneo per i figli minori. La norma censurata, pertanto, laddove non riconosce l’assegno temporaneo per i figli minori ai cittadini extra UE titolari di un permesso per richiedenti asilo, non è costituzionalmente illegittima perché, conclude la Corte, anche nell’esigenza di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con il carattere limitato delle risorse finanziarie disponibili, affida alla discrezionalità del legislatore - pur sempre nel rispetto del principio di ragionevolezza - la possibilità di graduare con criteri restrittivi o, anche, di escludere l’accesso a prestazioni sociali.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Prestazioni assistenziali CC_CS_20250410122313 comunicato 10 aprile 2025.pdf -
Prestazioni assistenziali Corte costituzionale -Sentenza n. 40 del 10 aprile 2025.pdf -
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