Inps
Messaggio n. 724 del 17 febbraio 2023
Con riferimento all’Assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto dal D. Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, l’Inps fornisce nuove indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione prevista dall’art. 4, co. 8, del medesimo decreto legislativo, c.d. bonus per il secondo percettore di reddito (di seguito, anche bonus). La disposizione citata stabilisce che: “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”. L’istituto ricorda che il c.d. bonus per il secondo percettore di reddito ha lo scopo di incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare. Per tale motivo, in linea di principio, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore. Tuttavia, stante la maggiore fragilità dei nuclei vedovili, viene precisato che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno. Per beneficiare della maggiorazione in argomento, non è previsto quindi alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati.