Inps
Messaggio n. 2207 del 14 giugno 2023
Comunicato del 15 giugno 2023
L’Inps, come sostituto di imposta, effettuerà le operazioni di conguaglio per il 2023 per coloro che abbiano indicato l’Istituto nel modello 730. Nella pagina “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” e sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il manuale d’uso con le istruzioni per i Caf e i professionisti abilitati. Il Messaggio 14 giugno 2023, n. 2207 fornisce le indicazioni su:
- rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante;
- servizio on line di assistenza fiscale;
- annullamento e variazione della seconda rata di acconto;
- gestione delle risultanze contabili.
Si ricorda che l’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante. Il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere (il riscontro a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020) o le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare). Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2023.
SERVIZIO ONLINE ASSISTENZA FISCALE (730/4): SERVIZI AL CITTADINO
Ai fini dell’assistenza fiscale 2023, i contribuenti con la propria identità digitale (Spid almeno di livello 2, Cie, Cns) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it. Attraverso tale servizio è possibile consultare i seguenti dati:
- avvenuta ricezione da parte dell’Inps delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’Inps sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’Inps all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
- importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Inps.