Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 421 del 25 agosto 2023
In generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali, ad esempio, l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, come carta della fotocopiatrice o della stampante, le pile della calcolatrice, eccetera (par. 2.1 della Circolare n. 326 del 1997), e fatte salve le specifiche deroghe previste dal medesimo art. 51, co. 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte. Pertanto, si ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.