Inps
Messaggio n. 258 del 19 gennaio 2024
Per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, nei confronti dei nuclei familiari per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) al 31 dicembre 2023 e ai quali l’Assegno unico e universale per i figli a carico (Auu) veniva corrisposto come quota integrativa dello stesso Reddito, che non hanno presentato la domanda di Auu, la relativa prestazione continua a essere erogata sulla carta RdC per l’intero importo spettante, senza soluzione di continuità, sino alla mensilità di febbraio 2024, tenuto conto dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) valido al 31 dicembre 2023. A tal proposito Inps rende noto che a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico. L’eventuale presentazione della domanda di AdI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di Auu che, pertanto, deve essere sempre presentata per poter beneficiare della prestazione familiare.