Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 274 del 4 aprile 2023
Sono stati forniti chiarimenti riguardanti i buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro, in applicazione della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni del territorio, nell'ambito dell'iniziativa di promozione di comportamenti virtuosi per la mobilità sostenibile. L’Agenzia osserva che la finalità dell’iniziativa è quella di incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale, e prevede che i ''buoni mobilità'' siano destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzeranno la bicicletta per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, a partire indicativamente da giugno 2022 fino ad esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2023. Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'art. 6 del Testo Unico. Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al co. 3 dell'art. 51 del Tuir.