Inps
Messaggio n. 2232 del 13 giugno 2024 (non ancora pubblicato sul sito)
Sono state fornite le istruzioni operative riguardanti l'erogazione diretta della misura del sostegno al reddito previsto in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del settore call center, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa [ex art. 44, co. 7, D. Lgs. n. 148/2015]. Dopo aver ricordato che la fruizione della prestazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti ministeriali, l’Istituo fa sapere che, una volta adottato il decreto di concessione della misura, lo stesso verrà trasmesso e inserito nella piattaforma dell'Inps “Sistema Unico” (censito con C.A. “667” e codice evento “668”) per la successiva autorizzazione da parte delle strutture territoriali competenti.
ADEMPIMENTI
Le imprese ammesse al trattamento sono tenute, a decorrere dal periodo di paga successivo al decreto di concessione, al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, pari al:
- 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.