Inps
Messaggio n. 1536 18 aprile 2024
Comunicato del 19 aprile 2024
L’Istituto, con il Messaggio 18 aprile 2024, n. 1536, fornisce indicazioni sulla certificazione del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico, applicando le disposizioni contenute nel D.I. 5 gennaio 2024. Le misure, in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali sono a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia, ma della pensione anticipata. Per questo, il datore di lavoro invierà i dati del personale interessato all'Inps, che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024.
L’Istituto provvede alla certificazione sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale presso la quale è accertato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione, tenendo conto dei periodi di integrazione salariale e dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso, con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento. La certificazione viene inviata dall’Inps al datore di lavoro. Se il primo diritto utile alla decorrenza della pensione certificato è antecedente al 1° gennaio 2024, il trattamento non è dovuto da tale data. Se il primo diritto utile alla decorrenza della pensione è pari o successivo al 1° gennaio 2024, il trattamento non è dovuto dal primo diritto utile alla decorrenza della pensione. L’Istituto precisa inoltre che, ai fini dell’accertamento del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico, sono rilevanti i requisiti pensionistici previsti per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Fpld) e, per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), si tiene conto del regime delle decorrenze, che è diversificato i base della tipologia di pensione. In presenza di periodi assicurativi presso due o più gestioni o fondi previdenziali non trovano applicazione gli istituti di cumulo dei periodi assicurativi. Il datore di lavoro deve inviare all'Inps l’elenco dei dipendenti interessati alla proroga del trattamento di integrazione salariale con i relativi codici fiscali. Per i nominativi indicati nell’elenco dei soggetti interessati, la struttura territoriale INPS competente deve verificare la presenza di domande di riscatto e/o ricongiunzione ancora giacenti e provvedere alla loro definizione con tempestività. Si ricorda che è prevista la possibilità che il trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) possa proseguire, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 e fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico indicata nella certificazione dell'Inps. Si rinvia ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro, con il Ministro dell'Economia, per la definizione dei criteri per l'applicazione del decreto adottato il 5 gennaio 2024.