12 ottobre 23: Cigs in deroga: precisazioni sul contributo addizionale

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Inps
Messaggio n. 6129 del 6 ottobre 2015
Messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023
Comunicato del 13 ottobre 2023
L’Inps fornisce le indicazioni relative all’obbligo del versamento del contributo addizionale a carico delle aziende che ricorrono al trattamento di Cigs in deroga. I datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo le regole previste dall’art. 5, D. Lgs. 148/2015. La contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. La misura dell’aliquota, inoltre, varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile. Tenuto conto che per il trattamento di integrazione salariale è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, le aziende autorizzate al versamento del contributo addizionale devono attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel Messaggio 6 ottobre 2015, n. 6129.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Ammortizzatori sociali INPS_Messaggio-numero-6129-del-06-10-2015.pdf -
Ammortizzatori sociali INPS_Messaggio-numero-3575-del-12-10-2023.pdf -
Ammortizzatori sociali Portale Inps - INPS-CIGS in deroga_ precisazioni sul contributo addizionale.pdf -
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