Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 42/E del 13 luglio 2023
Risoluzione n. 43/E del 13 luglio 2023
L’Agenzia ha fornito chiarimenti relativamente ai codici tributo da utilizzare nel modello F24:
- con la Risoluzione n. 42/E/2023 ha riattivato il codice tributo "1250", denominato "Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto", per consentire il completamento del recupero in compensazione dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall'art. 3, co. 211 e ss., Legge n. 662/1996;
- con la Risoluzione n. 43/E/2023 ha soppresso i codici tributo inerenti al Fondo integrativo contrattuale "ex fissa" (fondo integrativo dell’Inpgi).
Il codice tributo 1250 è esposto nella sezione erario del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione. Ai sensi dell’art. 37, co. 49-bis, D.L. n. 223/2006, il modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione del codice tributo 1250 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.