Inps
Circolare n. 74 del 3 agosto 2023
L’Inps ha fornito le istruzioni relative all’applicazione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, co. 503, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.
AGEVOLAZIONE
Il beneficio in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di ventiquattro mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) e del contributo addizionale di cui all’art. 17, primo comma, della Legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:
- il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli art. 66 e seguenti del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
- il contributo Inail, dovuto dai soli coltivatori diretti.
ISTANZA DI AMMISSIONE
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” -> “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2023, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate per altre vie (ad esempio, in formato cartaceo o tramite l’invio via Pec o posta elettronica) o su moduli relativi ad anni precedenti.