La Redazione
Nota del 20 gennaio 2023
L’art. 28 c. 6, del Dpr n. 1124/1965, consente di calcolare la rata del premio Inail sul minore importo delle retribuzioni stimante, ai datori di lavoro che ritengono di erogare nell’anno 2023 retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno 2022. Le ragioni possono riguardare:
- la riduzione dei lavoratori dipendenti;
- il previsto ricorso alla cassa integrazione guadagni;
- la prevista cessazione dell’attività o ridimensionamento della stessa;
- l’attività stagionale;
- eccetera.
Per poter usufruire della riduzione del premio si deve trasmettere entro il 16 febbraio 2023 la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio Inail “RiduzionePresunto”, dove andranno precisate le retribuzioni che si prevede di corrispondere nel 2023. Gli armatori che prevedono il disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno sono tenuti a trasmettere la comunicazione di riduzione, tramite il servizio loro dedicato “Riduzione Presunto per le PAN/certificati”.
E’ disponibile l’Informativa per i clienti dello studio 2023 - Comunicazione all’Inail della riduzione delle retribuzioni presunte.