Inps
Messaggio n. 1215 del 29 marzo 2023
L’Inps, sentito il precisa Ministero del Lavoro, precisa che la fruizione del congedo di maternità e paternità non pregiudica l’importo della pensione, in quanto, in caso di periodi lavorativi coperti da contribuzione figurativa per maternità e paternità, l’accredito dei contributi avviene senza verifica del minimale contributivo. Tale principio vale per i congedi fruiti in costanza e al di fuori del rapporto di lavoro anche prima del T.U. maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001. Continuano invece a essere sottoposti al controllo del minimale:
• il congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni;
• i permessi mensili per figli con handicap grave;
• i permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave;
• i permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave.