Inps
Messaggio n. 4301 del 7 dicembre 2024
Comunicato del 18 dicembre 2024
L’Inps chiarisce i termini di prescrizione e di decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio (Testo Unico sulla maternità e paternità). Riguardo al termine di prescrizione, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia. Per la decadenza, invece, si conferma l’applicazione del termine annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del Dpr 30 aprile 1970, n. 639.