Inps
Circolare n. 57 del 18 aprile 2024
L’art. 1, co. 179, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha modificato il comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%). La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Con la Circolare 57/2024, l’Inps ha fornito le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato. Per quanto riguarda i dipendenti del settore pubblico, il riconoscimento del diritto al congedo in argomento e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
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Con il Messaggio 1629 del 26 aprile 2024 Indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, l'Inps comunica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif> con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.