Inps
Messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023
L’Inps interviene sul regime contributivo dei fringe benefit ai sensi dell’art, 40 del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023 e fornisce precisazioni in ordine alla imponibilità ai fini contributivi del c.d. bonus carburante di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 23/2023.
OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:
porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora - anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro - risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’art. 40, co. 1, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
L’Istituto fornisce anche le modalità di esposizione in Uniemens.