La Redazione
Nota del 24 ottobre 2023
La regola generale prevede che il contratto di lavoro subordinato possa essere stipulato a tempo determinato ma con un termine non superiore ai 12 mesi, termine che si può estendere a ventiquattro mesi esclusivamente in presenza delle causali previste dal primo comma dell’art. 19, del D. Lgs. n. 81/2015, recentemente modificate dal decreto Lavoro [D. L. n. 48/2023]. Tra le causali che consentono il superamento dei 12 mesi vi è anche la sostituzione di altri lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Anche in quest’ultimo caso e, a prescindere dal fatto che l’assenza del sostituito superi i 24 mesi, il contratto a tempo determinato del sostituto non può superare detto limite. In caso di necessità resta come soluzione la possibilità di avvalersi della “deroga assistita” presso la DtL competente per territorio al fine di apporre un ulteriore durata massima di 12 mesi (arrivando fino ad un massimo di 36 mesi).
Sulle novità che riguardano il lavoro a termine si veda l’approfondimento nella Rivista n. 38/2023 2023 - La Rivista del Lavoro 38.