Inps
Messaggio n. 730 del 20 febbraio 2023
Sono stati forniti chiarimenti sulla concorrenza della contribuzione Enasarco in ordine alla determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. In particolare è stato chiarito che, ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’art. 2, c. 18, secondo e terzo periodo, della Legge n. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo. Per completezza si precisa che solo laddove sussistano periodi contributivi antecedenti all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale di cui all’art. 2, c. 18, della Legge n. 335/1995.