Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 462 del 15 novembre 2023
L’Agenzia ha chiarito che non contribuiscono alla formazione del reddito imponibile e non sono pertanto soggetti a ritenuta a titolo di acconto i contributi in misura fissa, corrisposti dall’ente bilaterale, unicamente per scopi assistenziali, ai propri iscritti, indipendentemente dalla retribuzione percepita dai beneficiari e non sostitutivi di altri redditi inquadrabili in una delle categorie individuate dall’articolo 6 del Tuir. L’interpello era stato posto con riferimento al contributo per malattia di lunga durata e al c.d. bonus straordinario Covid-19.