InL
Nota n. 1357 del 31 luglio 2024
L’Ispettorato ha fornito le prime indicazioni operative per l’effettuazione dell’attività ispettiva secondo quanto previsto dal decreto semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in vigore dal 2 agosto 2024.
NUOVE REGOLE IN MATERIA DI ISPEZIONI E VIGILANZA
Come approfondito nella Rivista n. 29/2024 2024 - La Rivista del Lavoro 29, il 2 agosto è entrato in vigore il D.Lgs. n. 103/2024 (c.d. decreto Semplificazione dei controlli sulle attività economiche) e con esso anche alcune nuove regole in materia di ispezioni e vigilanza in materia di sicurezza, lavoro e legislazione sociale. Il nuovo sistema prevede che:
vengano meno le sovrapposizioni e le duplicazioni di controlli; le pubbliche amministrazioni non possono procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, tuttavia possono accordarsi preventivamente per svolgere una ispezione congiunta;
siano limitate le ipotesi di accessi a sorpresa; l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno 10 giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva;
sia valorizzato il contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria.
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISHIO
Le aziende potranno, su base volontaria, far verificare il livello di rischio dell’attività svolta con riferimento alla sicurezza dei lavoratori, alla protezione ambientale, a igiene e salute pubblica e sicurezza pubblica. Il Report certificativo è rilasciato in via telematica da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (Mla) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (Ea).
FASCICOLO INFORMATIVO D’IMPRESA
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy si occuperà del fascicolo informativo d’impresa che gli organi ispettivi dovranno consultare prima di avviare le attività di controllo.
VIOLAZIONI SANABILI
A partire dall’entrata in vigore del decreto (2 agosto 2024), per tutte le violazioni sanabili punite con sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo edittale a 5.000 euro è introdotto l’obbligo di diffida da parte delle amministrazioni procedenti. La diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.