Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 370 del 4 luglio 2023
L’Agenzia ha fornito chiarimenti sulla tassazione in caso di trasferimento del domicilio da uno Stato contraente all'altro in corso d'anno, ricordando che la Convenzione prevede il frazionamento del periodo di imposta. Pertanto, il contribuente che ha prestato attività lavorativa in Italia nel periodo 1° gennaio - 31 maggio e in Svizzera nel periodo 1° giugno – 31 dicembre, avendo trasferito il domicilio in tale ultimo Stato in corso d'anno, sarà assoggettato ad imposizione in Italia per il periodo di riferimento e ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica per il rimanente periodo.