15 luglio: Conversione del premio di risultato in previdenza: comunicazioni

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Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 154 del 15 luglio 2024
L’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito all'assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti, in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale. Dapprima l’Agenzia ha richiamato le precedenti indicazioni fornite, quali:
 la Circolare del 29 marzo 2018, n. 5/E, secondo la quale il contribuente è tenuto a comunicare all'ente previdenziale sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, sia l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati a imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale;
 la Risoluzione del 25 settembre 2020, n. 55/E, secondo la quale il dipendente non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità, considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella CU rilasciata al dipendente.
In risposta al quesito posto, l'Agenzia ha specificato che nell'ipotesi in cui sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione al posto del dipendente, quest'ultimo possa ritenersi esonerato da tale obbligo.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Moduli e adempimenti AE - Risoluzione 154-2024 comunicazioni welfare prev complementare.pdf -
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