18 aprile: Cu: invio entro il 17 maggio per beneficiare della sanzione ridotta

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La Redazione
Nota del 18 aprile 2024
L'art 4, co. 6-quinquies, Dpr n. 322/98 prevede che "Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'art 12 del D. Lgs. n 472/97 con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000". Pertanto, il sostituto d’imposta che non ha inviato telematicamente il modello CU 2024 (periodo d’imposta 2023) entro lo scorso 18 marzo, è sanzionato nelle seguenti misure:
- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro, se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione, quindi entro il 17 maggio 2024.
In caso di consegna tardiva al dipendente si può invece ritenere applicabile l’esimente prevista dall’art. 6, co. 5-bis), D. Lgs n. 472/1997, che sancisce la non applicazione di sanzioni in caso di violazioni che non incidono né sull’attività di accertamento né sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta.

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