22 dicembre 23: Cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiari0

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Inps
Circolare n. 108 del 22 dicembre 2023
La Corte Costituzionale con la Sentenza 8-30 giugno 2022, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie speciale - Corte Costituzionale n. 27 del 6 luglio 2022, ha confermato, in relazione alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, in quanto "la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività [...]. Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza”.
AMBITO DI APPLICAZIONE
In applicazione della Tabella F allegata alla Legge n. 335/1995, richiamata dall’art. 1, co. 41, della medesima legge, la pensione ai superstiti può essere cumulata con i redditi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di quattro fasce di reddito. In particolare, nel caso di:
- reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo Inps: la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
- reddito superiore a tre volte il trattamento minimo Inps: la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);
- reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps: la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione);
- reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps: la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione) con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione).

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Pensioni INPS_Circolare-numero-108-del-22-12-2023.pdf -
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