Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari europei
Comunicato del 6 novembre 2024
E’ legge il decreto Salva infrazioni. L'Assemblea del Senato ha approvato mercoledì 6 novembre, mediante voto di fiducia, il DdL n. 1287 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Il Decreto n. 131/2024 permetterà all'Italia una significativa riduzione del numero di procedure di infrazione pendenti, consentendo così di raggiungere il numero minimo storico di procedure pendenti e allinearsi alla media europea. In particolare, il provvedimento consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi d’infrazione e di un caso EU Pilot. In almeno 6 casi, le norme introdotte sono in grado di condurre all'immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea; in altri 11 casi, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all'archiviazione. Tra le norme incluse nel decreto evidenziamo:
disposizioni riguardanti le concessioni delle spiagge e la loro gestione,
norme contro l'abuso di utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore privato e pubblico,
l’abrogazione della disposizione che prevedeva il mancato assoggettamento a Iva dei distacchi e dei prestiti del personale operati al puro costo,
la disciplina del recupero dell’aiuto di Stato illegittimo correlato all’esenzione dall’Ici per gli enti non commerciali.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEI CONTRATTI A TERMINE
Come spiega il Ministero del Lavoro, con Comunicato del 20 settembre, prima dell’intervento, l’art. 28 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
L’art. 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre è stato abrogato il terzo comma dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.
IVA PER DISTACCHI DI PERSONALE DAL 2025
Con l'approvazione definitiva del decreto è stata stabilita, attraverso l'articolo 16-ter introdotto durante la prima discussione alla Camera e abrogando l’art. 8, co.35, della Legge 67/1988, con effetto ai prestiti e ai distacchi stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, la cancella zione della norma che esentava dall'Iva i trasferimenti e i prestiti di personale effettuati senza sovrapprezzo.