Inps
Messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023
Comunicato del 12 aprile 2023
Il D. Lgs. n. 105/2022 ha stabilito che in caso di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo obbligatorio, entro l'anno di nascita del figlio, il datore di lavoro deve pagare il ticket di licenziamento. Allo stesso tempo il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Con la Circolare 20 marzo 2023, n. 32, l’Inps ha spiegato gli effetti delle modifiche al testo unico sulla maternità operate dal D. Lgs. n. 105/2022. Ora l’Istituto, con il Messaggio 12 aprile 2023, n.1356, fornisce precisazioni sugli aspetti contributivi, nonché le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEMens.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato, dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001”. Ai fini del versamento del “ticket di licenziamento”, i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni operative fornite dall’Inps con la Circolare n. 40/2020. Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il 16 luglio 2023 (ilgiorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio), esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.