Ministero del lavoro
Nota n. 5257 del 10 aprile 2025
Il Ministero ha fornito chiarimenti riguardanti il termine di definizione dei giorni necessari per individuare la fattispecie delle dimissioni di fatto, pari almeno a 15 giorni non riducibili dal Ccnl. A tal proposito il Ministero del Lavoro ha chiarito che il limite legale non possa essere derogato in pejus dalla contrattazione collettiva in via prudenziale al fine di tutelare il lavoratore da una espulsione definitiva ma ingiustificata dal posto di lavoro: una durata esigua non sarebbe idonea a porre il lavoratore in condizione di giustificare tempestivamente le ragioni dell’assenza. Qualora, a seguito di segnalazione all’Ispettorato del Lavoro sia verificata l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, il rapporto di lavoro dovrà essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro non ritenga valide le ragioni del lavoratore non è prevista automaticità. Invece, nel
caso in cui il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dismissivo, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”. In caso di dimissioni per giusta causa, prosegue il Ministero, la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato al recesso del lavoratore potrà essere oggetto in un successivo contraddittorio tra le parti, anche in sede giudiziale.