Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 38 del 18 febbraio 2025
L’Agenzia fornisce chiarimenti sul trattamento Iva dei distacchi e/o prestiti di personale alla luce della disposizione, in vigore dal 2025 che, in linea con la Corte Ue, ha riordinato la materia abrogando l'art. 8, co. 35, della Legge n. 67/1988 [art.16–ter D.L. n. 131/2024]. In particolare è stato precisato che, sono imponibili ai fini Iva le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo, erogate in adempimento di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. La norma prevede che sono esclusi i comportamenti adottati dai contribuenti prima di tale data in conformità alla sentenza della Corte Ue dell'11 marzo 2020, nella Causa C-94/19, o in conformità all'art. 8, co. 35, della Legge n. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.