Ministero del Lavoro
Nota prot. n. 10376 del 20 settembre 2023
Sono stati forniti chiarimenti riguardanti gli enti religiosi civilmente riconosciuti – nella fattispecie soggetti di diritto canonico civilmente riconosciuti agli effetti civili in conformità con gli accordi tra Santa Sede e Repubblica Italiana - che presentano ai fini dell’iscrizione nel Runts un regolamento che, limitatamente alle attività assoggettate al regime del Codice del Terzo settore, prevede che il complesso di attività e di beni destinati al loro svolgimento siano individuati come “ramo Ets” il quale, ai fini di una sua “migliore individuazione” assuma una denominazione distinta e del tutto diversa da quella dell’ente religioso stesso, contraddistinta inoltre dall’inserimento dell’acronimo Ets.
In particolare il Ministero esclude che il ramo Ets di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo.