Ministero del Lavoro
D.I. dell’11 giugno 2024 (pubblicato il 5 agosto 2024)
E’ stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito ministeriale il decreto interministeriale Lavoro-Finanze che introduce nuove modalità per il versamento del contributo esonerativo per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il decreto abroga e sostituisce il decreto del 10 marzo 2016 e riguarda i lavoratori impiegati in lavorazioni a rischio elevato, definite come quelle con un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille.
AUTOCERTIFICAZIONE DELL'ESONERO
Ai fini della fruizione dell’esonero, i datori di lavoro devono presentare un'autocertificazione telematica entro 60 giorni dall’insorgenza dell'obbligo di assunzione, utilizzando la banca dati del collocamento mirato. L'autocertificazione deve includere informazioni dettagliate.
CONTRIBUTO ESONERATIVO
Ai fini dell’esonero autocertificato, i datori di lavoro versano il contributo esonerativo, pari a 39,21 euro per giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto. Il contributo è calcolato convenzionalmente su 22 giorni mensili. Il pagamento viene effettuato tramite avvisi generati dalla piattaforma PagoPA. Il primo versamento copre il trimestre di riferimento e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese del trimestre.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Tutti i datori di lavoro che già fruiscono dell'esonero devono inviare una nuova autocertificazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, fissata per il 1° ottobre 2024. Tale autocertificazione sarà valida per l'intero trimestre, garantendo continuità con l'esonero precedente.