3 giugno: Ferie non godute in scadenza

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La Redazione
Comunicato del 3 giugno 2024
Fatte salve le previsioni contrattuali di miglior favore, l’art. 10 del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 stabilisce:
1. la durata minima del periodo feriale in 4 settimane,
2. le modalità e i tempi di fruizione del periodo feriale come segue:
- almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione in maniera continuativa;
- le restanti due settimane, anche in maniera frazionata ma nei 18 mesi successivi al termine dell’anno in cui sono state maturate.
Entro il 30 giugno 2024, i datori di lavoro sono tenuti a verificare che siano state godute le ferie maturate nel 2022.
Il mancato godimento delle ferie entro i termini previsti, o la loro monetizzazione, può comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti del datore di lavoro come illustrato in tabella:

VIOLAZIONI SANZIONE (EURO)
per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori da 120 a 720
riguardanti più di 5 lavoratori o verificate per due anni da 480 a 1.800
riferite a più di 10 lavoratori o verificate in almeno 4 anni da 960 a 5.400
riferite a oltre il 20% dei lavoratori sospensione del Durc

Si ricorda che il termine per poter fruire delle ferie può essere sospeso qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto (Cig, malattia di lunga durata, maternità, congedi e permessi) che impedisca al lavoratore di fruirne entro i termini di legge.

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