5 maggio 23: Flussi di ingresso: novità in Gazzetta

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Presidente della Repubblica
Legge n. 50 del 5 maggio 2023
G.U. n. 104 del 5 maggio 2023
E’ stata pubblicata in Gazzetta la legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” e il testo coordinato con il decreto. In sede di conversione, è stato previsto che il permesso di soggiorno può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'art. 52 del Regolamento di cui al Dpr 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'art. 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.

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Stranieri e lavoro all'estero Legge-50-5-maggio-flussi-di-ingresso.pdf -
Stranieri e lavoro all'estero Legge-50-5-maggio-flussi-di-ingresso-TESTO-coordinato.pdf -
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