Inps
Circolare n. 88 del 22 agosto 2024
Comunicato del 23 agosto 2024
L’Istituto, in considerazione degli adeguamenti della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol, fornisce le istruzioni operative da seguire, per l’erogazione della prestazione di Assegno di integrazione salariale. Le modifiche normative apportate più rilevanti riguardano:
l’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo;
la durata dell’assegno di integrazione salariale;
la misura dell’Assegno;
l’applicabilità delle causali ordinariee straordinarie;
l’eliminazione del cosiddetto tetto aziendale.
Hanno diritto alla prestazione, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento:
tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del contratto di apprendistato;
i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.