Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 121 del 3 giugno 2024
Sono stati forniti chiarimenti sulla tassabilità delle somme, erogate dal Fondo Speciale per il Trasporto Aereo, a titolo di integrazione dei trattamenti di mobilità e di cassa integrazione, a un pilota residente nei Paesi Bassi. Il riferimento normativo, cui si attiene l’Agenzia per fornire la risposta è la Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni, ratificata con
Legge del 26 luglio 1993, n. 305 (la Convenzione o il Trattato internazionale), il cui art. 15, par. 1, stabilisce che i salari, gli stipendi o le altre remunerazioni analoghe, erogate a fronte dello svolgimento di un'attività di lavoro dipendente non a carattere pubblico, sono imponibili sia nello Stato di residenza del Contribuente sia nel Paese dove è stata svolta l'attività. Con riguardo al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “La quota parte degli emolumenti erogata al contribuente ad integrazione dei redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta sia a terra in Italia che su tratte nazionali italiane, sarà, invece, soggetta a tassazione nel nostro Paese, in base all'articolo 15, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale, con le modalità previste dalla vigente normativa interna e, ove ne ricorrano le condizioni, dal regime di tassazione separata di cui all'art. 17 del Tuir.”